REGOLAMENTO
D’ISTITUTO DELL’I.S.I.S. “F.
ZUCCARELLI” DI
PITIGLIANO |
Art.
1
Art.
2 - Vita della comunità scolastica
1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica. 2.
La scuola è una
comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai
valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue
dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli,
opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del
diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il
recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi
generali dell'ordinamento italiano. 3.
La comunità
scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui
è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità
delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della
personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza
e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di
responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il
raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati
all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. 4.
La vita della comunità
scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza
e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la
compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni
barriera ideologica, sociale e culturale. Art. 3 –
Diritti
1.
Lo studente ha diritto
ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e
valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia
aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti,
anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare
richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare
iniziative autonome. 2.
La comunità scolastica
promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello
studente alla riservatezza. 3.
Lo studente ha diritto
di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita
della scuola. 4.
Gli studenti stranieri
hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità
alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte
all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla
realizzazione di attività interculturali. 5.
La scuola si impegna a
porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: b) offerte formative
aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative
liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni; c)
iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di
svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione
scolastica; d) la
salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a
tutti gli studenti, anche con handicap; e)
la disponibilità di un'adeguata strumentazione
tecnologica; f)
servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza
psicologica.
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio. 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 3. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all’art.2. 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento. 5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. |
REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO
Art. 5 Norme comportamentali 1.
I rapporti fra il Dirigente scolastico, gli
studenti, i docenti ed il personale ATA devono essere caratterizzati dal
rispetto reciproco, dal dialogo e dalla collaborazione, fattori
indispensabili per creare, nella scuola, un sereno clima di lavoro. 2.
E’ assolutamente vietato fumare nei
locali della scuola. 3.
Non è
consentito l’uso dei telefoni cellulari durante le ore di
lezione 4.
E’ vietato
consumare e detenere a scuola bevande alcoliche o prodotti non consentiti
dalla legge. |
Art. 6 Vigilanza sugli
alunni 1. La vigilanza sugli alunni
deve essere effettuata senza interruzioni; pertanto una volta che la
scuola accoglie gli allievi, deve garantirne la sorveglianza fino al
termine delle lezioni. 2. Per assicurare l’accoglienza
e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in
classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e ad assistere
all’uscita degli alunni medesimi. 3. La sorveglianza viene
garantita dal personale docente e, negli spazi comuni dell’edificio, anche
dai collaboratori scolastici. 4. Il personale docente,
eventualmente coadiuvato dai collaboratori scolastici, deve altresì
garantire la sorveglianza nei trasferimenti dalle aule ai laboratori, alle
aule speciali, alla palestra e viceversa. 5. I collaboratori scolastici
devono controllare gli allievi quando escono dall’aula per andare al bagno
o per altre necessità. 6. In caso di temporaneo
allontanamento del personale docente dalla classe, gli alunni sono
affidati ad un collaboratore scolastico. 7. Durante la ricreazione, la cui
durata è di almeno dieci minuti, l’insegnante in servizio nell’ora
precedente ha l’obbligo della vigilanza all’interno della classe e nelle
immediate vicinanze. I collaboratori scolastici e i docenti a disposizione
nell’ora immediatamente precedente all’inizio della ricreazione,
vigileranno nei corridoi e nel piazzale esterno. 8. E’ assolutamente vietato
allontanarsi dall’edificio scolastico, da palestre o laboratori sia
durante la ricreazione che durante le ore di lezione. 9. La vigilanza sugli allievi
deve essere garantita per ogni tipo di attività scolastica e quindi essa va effettuata anche
durante le visite guidate, i viaggi d’istruzione e le attività
sportive. 10. In caso di sciopero del personale della
scuola valgono le norme dell’ Intesa Comparto Scuola del 2 agosto 2001
(Attuazione della legge n. 146/1990 e della legge n.
83/2000) Comparto Scuola 1994/97
siglato il 4 agosto 1995. 12. I genitori degli alunni hanno
l’obbligo di assicurare i propri figli contro gli infortuni che possono
occorrere loro durante l’attività scolastica. La scelta della società
assicurativa sarà fatta dal Dirigente Scolastico sulla base dei criteri
generali formulati dal Consiglio di istituto |
Art. 7 Problemi di
salute 1.
Il personale della scuola
non può somministrare medicinali di nessun tipo agli allievi tranne che in
casi di particolare gravità e con l’autorizzazione di personale medico
specializzato. 2.
In caso di problemi di
salute dell’alunno durante le ore di lezione, il personale scolastico
avviserà la famiglia. Qualora i genitori non siano reperibili, verranno
presi opportuni provvedimenti a seconda della gravità del
caso. 3.
In caso di infortunio di
un allievo, l’insegnante o il personale presenti devono redigere
l’apposita dichiarazione d’infortunio, devono informare tempestivamente i
genitori e il Dirigente scolastico o un suo sostituto e provvedere
eventualmente a far accompagnare l’allievo al pronto soccorso. Tale
procedura è evitabile solo se l’incidente è obiettivamente di lieve
entità, tale da non richiedere una visita medica, oppure i genitori si
assumano per iscritto la relativa responsabilità. |
Art. 8
regolamentazione entrate uscite 1. Il primo suono della
campanella avviene cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni e indica
l’ingresso degli studenti nelle aule in cui dovranno trovarsi gli
insegnanti. Il secondo suono della
campanella indica l’inizio delle lezioni che costituisce anche il limite
di ingresso degli alunni in classe, salvo permessi specifici dovuti agli
orari dei mezzi di trasporto. Per occasionali ritardi
dovuti ai mezzi di trasporto, gli alunni saranno ammessi in classe e
giustificati dall’insegnante presente che annoterà la causa del ritardo
nel registro di classe. 2. Entrate ritardate potranno essere
ammesse, non oltre la prima ora di lezione su autorizzazione del Dirigente
scolastico o persona da lui
delegata per seri motivi indicati sulla giustificazione firmata dai
genitori per gli alunni minorenni e dagli alunni stessi se
maggiorenni. 1.
I ritardi per motivi
futili o inattendibili saranno ingiustificati e annotati come tali sul
registro di classe. Se il ritardo ingiustificato supera i 10 minuti,
l’alunno dovrà entrare alla seconda ora e resterà in biblioteca sotto la
sorveglianza del personale scolastico a disposizione alla prima ora o, in
mancanza di docenti a disposizione, dei collaboratori scolastici.
2.
3. L’uscita anticipata può essere
consentita dal dirigente scolastico o suo collaboratore delegato di norma
non prima della fine della quarta ora di lezione per seri e improrogabili
motivi. Le richieste dovranno essere consegnate, prima dell’inizio delle
lezioni, al collaboratore scolastico del piano
terra. 3.
4. Gli alunni minorenni dovranno
uscire accompagnati dai genitori, o eccezionalmente, da soli, previa
conferma telefonica della richiesta da parte degli stessi genitori. 5.
Qualora le richieste di
entrata ed uscita fuori orario si verifichino in modo ricorrente, il D.S.
provvederà a convocare i genitori in Presidenza. 6.
I permessi di entrata ed
uscita fuori orario verranno annotati su apposito registro per avere una
visione generale della frequenza scolastica. 7.
I ritardi, le uscite
anticipate devono in ogni caso ritenersi eventi eccezionali e pertanto
devono essere opportunamente motivati dai genitori o dall’allievo
medesimo, se maggiorenne, nell’apposito libretto che viene distribuito
all’inizio di ogni anno scolastico.
7bis Gli studenti
maggiorenni possono usufruire ogni anno di cinque permessi di entrata e/o
di uscita (il numero è comprensivo sia delle entrate posticipate che delle
uscite anticipate). Le richieste oltre la quinta devono essere
accompagnate dalla dichiarazione del genitore di essere a conoscenza della
entrata/uscita fuori orario. 8.
Nell’edificio scolastico
non sono ammesse di norma persone estranee alle attività dell’istituzione
e a tale scopo le porte devono rimanere chiuse. I collaboratori scolastici
comunque, sentite le motivazioni dei visitatori, ne informeranno il
Dirigente scolastico o i suoi delegati per avere il permesso di accedere
nella scuola. 9.
E’ fatto divieto agli
alunni di invitare estranei ed intrattenersi con loro all’interno della
scuola. E’ assolutamente vietato allontanarsi dall’edificio scolastico, da
palestre o laboratori sia durante la ricreazione che durante le ore di
lezione. 10.
Quando si svolgono le
riunioni degli organi collegiali o le assemblee dei genitori, oltre al
personale scolastico, potranno entrare nell’edificio solo le persone che
hanno diritto a parteciparvi. |
Art. 9
Giustificazione delle assenze
1. Tutte le assenze,
qualunque sia la loro natura, devono essere giustificate utilizzando
l’apposito libretto al rientro a scuola. 2. La segreteria della
scuola, su indicazione del coordinatore o dei Consigli di classe,
informerà le famiglie in caso di assenze prolungate, frequenti o
collettive che potranno avere una ricaduta anche in ambito
didattico-disciplinare. 3. Si considera assenza
giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o
da chi ne fa le veci ed annotata sul registro di classe, a gare sportive,
concorsi, competizioni scolastiche in nome
dell’Istituto. 4. La richiesta di
giustificazione per l’assenza compiuta deve essere firmata da uno dei
genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale; tale firma sarà
stata precedentemente depositata in segreteria. Se l’alunno è maggiorenne
motiverà l’assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra.
5. Le richieste di
giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora.
L’avvenuta giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei
motivi addotti sarà trascritta sul diario di classe.
6. La giustificazione deve
essere presentata al rientro a scuola il primo giorno dopo l’assenza. Se
gli alunni ne sono privi, saranno comunque ammessi in classe. Nel caso in
cui non sia presentata giustificazione entro i due giorni successivi
l’assenza risulterà ingiustificata a meno che non provveda personalmente
il genitore, che verrà sentito dal
dirigente scolastico o un suo collaboratore; sul registro di classe
verrà effettuata apposita
annotazione. 7. Il libretto è valido
solo per l’anno scolastico per cui è rilasciato. Sia in caso di
esaurimento che di smarrimento, il secondo libretto dovrà essere ritirato
dal genitore o da chi ne fa le veci.
8. Le assenze non
consecutive devono essere giustificate su fogli diversi del
libretto. 9. L’allievo che effettua
almeno cinque giorni consecutivi di assenza per malattia,
anche se interrotti da festività, deve presentare un certificato
medico che attesti la guarigione clinica. |
Art. 10 Uso
fotocopiatrice Gli alunni possono fotocopiare del materiale
didattico con l’ausilio dei collaboratori scolastici solo se il docente
interessato dà l’autorizzazione Art. 11 USO
DEL CELLULARE Durante le ore di lezione, non è
consentito l’uso del telefono cellulare o di altri dispositivi
elettronici, in quanto elemento di distrazione e di disturbo nello
svolgimento dell’attività didattica. Il divieto vale non solo per le
conversazioni telefoniche ma anche per gli sms e tutti gli altri utilizzi
per i quali il cellulare (o altro dispositivo) è idoneo; il telefonino
deve restare spento, custodito tra gli effetti personali dello
studente. L’insegnante potrà, comunque, in via
eccezionale, autorizzare lo studente a comunicare con la famiglia, in
deroga al divieto di cui sopra, qualora ricorrano situazioni di
eccezionale e particolare gravità. La possibilità di comunicazione
reciproca tra studenti e famiglie, per gravi ed urgenti motivi, è comunque
garantita in ogni momento dalla scuola attraverso l’ufficio di presidenza
e di segreteria. Il divieto opera anche nei confronti
del personale docente, tranne casi di necessità. E’assolutamente vietato effettuare e
divulgare, senza il consenso degli interessati, riprese filmate
riguardanti persone ed attività svolte in tutti i locali della scuola e
nelle pertinenze esterne. Art. 12 USO
DELL’ASCENSORE L’uso
dell’ascensore, nella sede di Pitigliano, è consentito a tutte le
componenti scolastiche in caso di necessità, previa richiesta di apertura
dello stesso mediante apposita chiave da richiedere al collaboratore
scolastico incaricato. E’assolutamente vietata l’apertura
manuale dello stesso che può causare danni a persone e cose.
|
Organi collegiali |
In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D. L.vo n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche), continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. Lv.o n° 297/94. Gli organi collegiali della scuola sono il consiglio di classe, il consiglio di istituto, il collegio docenti, il comitato di valutazione degli insegnanti e la giunta esecutiva. |
Art. 1 Convocazione degli organi collegiali La convocazione ordinaria degli organi deve
essere disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data
delle riunioni. In caso di comprovata ed effettiva
necessità la convocazione può essere disposta tre giorni prima della data
delle riunioni e in casi eccezionali anche 24 ore
prima. |
Art.
2 Modalità di convocazione degli organi collegiali
La
convocazione avviene con modalità diverse, a seconda dell’organo
collegiale:
Per il Collegio docenti, la convocazione è
disposta mediante una circolare del Dirigente Scolastico che viene fatta
pervenire e firmare dai docenti in tutti i plessi della scuola.
Per i Consigli di Classe, i docenti vengono
convocati con la modalità di cui al punto 1 mentre i rappresentanti dei
genitori e degli studenti vengono avvertiti mediante comunicazione
scritta. Per la riunione del Consiglio
d’Istituto, della giunta
esecutiva e del comitato di valutazione del servizio docenti, la
convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri
dell’organo. Nei consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella
Giunta esecutiva gli orari di convocazione devono essere compatibili,
quando possibile, con gli orari di lavoro dei
componenti. La comunicazione scritta e l’avviso di
convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta
dell’organo collegiale. Non è ammesso deliberare su argomenti che
non sono all’ordine del giorno se non sono d’accordo tutti i componenti
dell’organo. |
Art. 3 Consiglio di classe Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti delle classi e dai rispettivi rappresentanti dei genitori e degli alunni; ha durata annuale. È convocato dal Dirigente Scolastico anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza dei suoi membri. Il Consiglio di classe favorisce i rapporti reciproci tra docenti e genitori; può formulare proposte al Collegio dei Docenti e al Consiglio di Istituto in ordine all’azione educativa e didattica, e ad iniziative di sperimentazione. Nel corso
Sirio il Consiglio di classe è formato dai docenti e da tre rappresentanti
degli studenti, eletti dagli studenti della classe. Ognuno ha facoltà di rivolgersi ai propri rappresentanti per chiedere informazioni e segnalare situazioni che richiedono uno specifico intervento. |
Art.
4 Collegio dei
Docenti
Il Collegio dei Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio e dal dirigente scolastico che lo presiede; si riunisce ogni qualvolta il dirigente scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. Ha potere deliberante e di indirizzo su ogni aspetto del funzionamento didattico dell’Istituto. |
Art. 5
Consiglio di Istituto Il Consiglio
di Istituto è costituito da rappresentanti del personale docente e non
docente, degli studenti e dei
loro genitori, oltre al dirigente scolastico. Ha durata
triennale. Il
Consiglio di Istituto è
presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli
alunni. Le funzioni di segretario
del Consiglio di Istituto sono affidate dal presidente ad un membro del
Consiglio stesso. Il Consiglio di Istituto ha potere deliberante e di indirizzo su tutti gli aspetti organizzativi e finanziari dell’attività della Scuola. Possono essere chiamati a partecipare
alle riunioni del Consiglio
di Istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in
modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di
orientamento. |
Art.
6 Convocazione Consiglio di Istituto La convocazione del Consiglio di Istituto è disposta con congruo anticipo, non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni, salvo urgenti necessità. La convocazione è effettuata dal Presidente con lettera diretta ai singoli membri e mediante affissione all’albo di apposito avviso. La lettera e l’avviso di convocazione devono contenere l’indicazione degli argomenti da trattare nella seduta. Il Presidente del Consiglio d’Istituto è
tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del
presidente della giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti
del Consiglio stesso. |
Art. 7 Elezione presidente Consiglio di
Istituto La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente
successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente
scolastico. Nella prima seduta, il Consiglio è
presieduto dal Dirigente scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei
genitori membri del Consiglio stesso, il proprio
presidente. L’elezione ha luogo a scrutinio segreto;
sono candidati tutti i genitori membri del
Consiglio. E’ considerato eletto il genitore che abbia
ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei
componenti del Consiglio. Qualora non si raggiunga detta maggioranza
nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei
votanti, sempre che siano stati presenti alla seduta almeno la metà più
uno dei componenti in carica. In caso di parità di voti nella votazione è
eletto il più anziano di età. Il Consiglio
può deliberare di eleggere anche un vice presidente, da votarsi fra i
genitori componenti il Consiglio stesso secondo le stesse modalità
previste per l’elezione del Presidente. |
Art 8 Pubblicità degli atti
Di
ogni seduta del Consiglio di Istituto viene redatto, su apposito registro
a pagine numerate, processo verbale firmato dal presidente e dal
segretario La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata
dall’art. 27 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, deve avvenire mediante
affissione in apposito albo dell’Istituto, della copia integrale -
sottoscritta e autenticata dal segretario del Consiglio - del testo delle
deliberazioni adottate dal Consiglio stesso. L’affissione all’albo avviene entro il
termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La
copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10
giorni. Non sono soggetti a
pubblicazione all'albo gli atti concernenti singole persone, salvo
contraria richiesta dell'interessato. |
Art. 9 Giunta esecutiva Essa predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio di Istituto e cura l’esecuzione delle relative delibere. |
Art. 10 Convocazione
Giunta Essa deve essere comunque convocata per
proporre il programma annuale predisposto dal Dirigente scolastico così
come previsto dall’ art. 2 comma 3 del D.I. n. 44 del 1
febbraio 2001. |
Art. 11 Comitato per la valutazione del servizio dei docenti Il
comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è
convocato dal Dirigente Scolastico per la valutazione del servizio
richiesta da singoli interessati a norma dell’ art. 448 del D. lg. n.
297 /1994, alla
conclusione dell’anno di prova e ogni qualvolta se ne presenti la
necessità. |
Art. 12 Disposizioni generali sulle assemblee Le assemblee studentesche costituiscono occasione di
partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola
e della società, in funzione
della formazione culturale e civile degli studenti. Alle
assemblee di Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero
non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti
di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli
studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno.
Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio
d'Istituto. I docenti in
servizio devono vigilare per assicurare il regolare e corretto svolgimento
delle assemblee. |
Art.
13 Funzionamento delle assemblee
studentesche L'assemblea di Istituto
deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato
in visione al Consiglio di Istituto. |
Art.
14 Assemblee dei
genitori Le
assemblee dei genitori possono essere di Classe o di Istituto. L'assemblea si svolge fuori
dell'orario delle lezioni. |
Appendice |
|
Art 15 Validità adunanze organi
collegiali 1.
Per la
validità delle adunanze degli organi collegiali, esclusi il Comitato per
la valutazione del servizio insegnanti e le riunioni dei Consigli di
Classe relative agli scrutini, è richiesta la presenza della maggioranza
assoluta degli aventi diritto. 2.
Per la
validità delle adunanze del Comitato di valutazione del servizio dei
docenti è richiesta la
presenza di tutti i componenti
titolari o, in loro mancanza, supplenti. 3.
E’
altresì richiesta la presenza di tutti i docenti nelle adunanze dei
Consigli di Classe relative agli scrutini. 4.
Esclusi il caso previsto nel punto 2, i
membri che dichiarino di astenersi dal voto sono computati nel numero
necessario per la validità delle adunanze. Il numero legale dei membri
deve sussistere non solo al principio dell’adunanza, ma anche al momento
della votazione. |
Art 16 Maggioranza organi
collegiali 1.
Le
deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi. 2.
Se lo
scrutinio non è segreto, in caso di parità, prevale il voto del
presidente. 3.
Nel
numero dei votanti non sono da computare coloro che si astengano dalle
votazioni. 4.
Nelle
votazioni a scrutinio segreto le schede bianche, quelle non leggibili e
quelle nulle contribuiscono a determinare il numero dei
votanti. 5.
Se il
numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data dal numero
che raddoppiato, dia un numero superiore di almeno una unità al totale dei
votanti. |
Art.
17 Modalità deliberazioni
1.
La
votazione può essere fatta per appello nominale o per alzata di
mano. 2.
La
votazione è segreta solo quando si faccia questione di
persona 3.
Le
votazioni a scrutinio segreto si svolgono per mezzo di una scheda
debitamente compilata dall’interessato. |
Art . 18 Verbale sedute organi
collegiali 1.
In
ogni seduta di qualsiasi organo collegiale, con esclusione della Giunta
esecutiva il cui segretario è il Dirigente Generale dei Servizi
Amministrativi, il presidente
nomina un segretario che provvede a redigere il relativo
verbale 2.
Il
verbale deve contenere: il giorno, l’ora e il luogo in cui l’adunanza si è
svolta, il nome e la qualifica di chi l’ha presieduta, le modalità della
convocazione, il nome dei componenti e la constatazione della sussistenza
del numero legale, gli argomenti trattati e, in riassunto, le discussioni
che ne sono seguite, il numero dei voti, a favore o contro, ottenuti da
ogni proposta, nonché il numero dei membri che si sono astenuti dalle
votazioni. 3.
Ogni
membro può chiedere che nel verbale si faccia menzione dei particolari
motivi che lo hanno indotto a votare in un modo o in un altro
(dichiarazione di voto). 4.
Le frasi ingiuriose che nel
corso della seduta fossero state eventualmente pronunziate dai membri del
Consiglio contro chicchessia
non devono figurare nel verbale della seduta ma verranno comunque registrate
separatamente per tutelare
gli eventuali
interessi legali dei consiglieri 5.
Il
verbale deve essere, di norma, letto ed approvato nella stessa seduta del Consiglio e
firmato dal presidente e dal segretario. Se la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti è d’accordo, la lettura ed
approvazione può essere rimandata alla seduta
successiva. |
SANZIONI DISCIPLINARI |
Art.
1 Caratteri delle sanzioni disciplinari 1.
I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti
corretti all'interno della comunità scolastica. 9. Nei
casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione
obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino
il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è
consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra
scuola. |
ART. 2 Irrogazione delle sanzioni
disciplinari Gli studenti che tengono comportamenti occasionali e non
gravi, relativi a: a) scarsa diligenza e puntualità; b)
disturbo lieve durante la lezione; c) atteggiamenti scorretti; d) lievi
violazioni delle norme di sicurezza
potranno essere soggetti a richiamo verbale il quale non costituisce sanzione.
Il richiamo verbale può costituire un precedente per l’irrogazione di una sanzione in forma di
ammonizione scritta. |
Art. 3 Violazione norme
disciplinari |
Sanzione |
Organo competente |
1. Atteggiamenti di disattenzione o disturbo
reiterato dell’attività didattica, senza essere caratterizzati da
maleducazione o volgarità. |
Ammonizione orale o scritta. Assegnazione di compiti
aggiuntivi aventi carattere formativo. |
Il docente trasmette il registro di classe con
l’annotazione scritta al dirigente o a un suo collaboratore entro la fine
delle lezioni. |
2. Mancanze ai doveri
scolastici, irregolarità nelle frequenze o ripetute assenze ingiustificate
e assenze di massa Entrate in ritardo
ingiustificate |
Convocazione dei genitori e ammonizione scritta. |
Dirigente scolastico o delegato del
dirigente. |
3. Atti di violazione della civile convivenza,
caratterizzati da maleducazione e volgarità, disturbo continuato della
lezione, atti di bullismo, danni al patrimonio della
scuola. |
Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.
Eventuale risarcimento del danno. |
Consiglio di Classe, previa annotazione scritta sul
registro da parte del docente. |
4. Falsificazione firma dei
genitori. Manipolazione del registro
di classe. |
Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni.
|
Consiglio di classe. |
5. Atti dì violenza o vandalismo o
atteggiamenti irrispettosi e gravemente offensivi nei confronti del
personale sia docente che amministrativo tecnico e ausiliario, nonché
mancato rispetto delle prescritte norme di sicurezza che possano
compromettere la propria e l’altrui incolumità, che avvengano in qualunque
momento e luogo previsti dalla attività
scolastica. |
Sospensione fino a 15 giorni a seconda della gravità.
Risarcimento del danno. |
Consiglio di classe. |
6. Atti o comportamenti
deferibili all’autorità giudiziaria che possono rappresentare pericolo
per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della scuola
stessa. |
Allontanamento dalla scuola per un
periodo superiore a quindici giorni stabilito dal Consiglio di Classe -
Comunicazione alla famiglia degli studenti minorenni |
Competente è il consiglio di classe, appositamente
convocato. Denuncia all'autorità
giudiziaria. |
Art. 4 Estensione delle sanzioni |
Art. 5 Sanzioni
alternative Il Consiglio
di Classe deve offrire allo studente la possibilità di convertire le
sanzioni comminate in attività da svolgere in favore della comunità
scolastica o in altre attività a scopo sociale che possano utilmente
costituire una riparazione, quali : a) operazioni di pulizia e ripristino
degli arredi dei locali scolastici; b) collaborazione con il personale
ausiliario; c) riordino della biblioteca; d) attività di volontariato.
L'alunno che è
incorso nella sanzione dell'allontanamento dalla scuola a più di due
giorni o ad altra sanzione corrispondente non può partecipare, nei dodici
mesi successivi alla sanzione, alle visite di istruzione o ad altre
attività integrative o ricreative individuate dal consiglio di
classe. |
Art. 6 Sospensione della sanzione e recidiva L'allontanamento dalle lezioni, salvo il caso di recidiva, può prevedere l'obbligo della frequenza. Il consiglio di classe, per un valido motivo, può quindi sospendere la sanzione, che verrà scontata in caso di recidiva. Ai fini della recidiva, si tiene conto solo delle sanzioni disciplinari irrogate nel corso dello stesso anno scolastico. Per recidiva s'intende la reiterazione generica della violazione dei doveri. |
Art. 7 Utilizzo del cellulare In caso di utilizzo non autorizzato del cellulare, l’alunno dovrà, su richiesta del docente, consegnarlo in presidenza e al ritiro provvederanno i genitori dello studente. In caso di rifiuto di consegnare il telefonino il docente ne farà annotazione sul registro di classe e informerà il dirigente. In caso di utilizzo non
autorizzato del telefonino per fare riprese o foto il consiglio di classe
potrà adottare la sanzione disciplinare della sospensione da
Le riprese filmate e la divulgazione del materiale relativo che configurino atti sanzionabili dall’autorità giudiziaria, comporteranno l’allontanamento dalla scuola per un periodo superiore ai 15 giorni. |
Art. 8 Organo
di garanzia Contro
le sanzioni
disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni
dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal
Dirigente scolastico, due docenti, due alunni e un non
docente. |
Art.
9 Disposizioni finali Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione. |
INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO
VIAGGI DI
ISTRUZIONE
Art. 1 Norme
generali
I viaggi di istruzione e le visite
guidate, intese quali strumenti per collegare l’esperienza scolastica
all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e
produttivi, rientrano tra le attività didattiche ed integrative della
scuola.
Viaggi e visite sono realizzati
secondo criteri definiti dal collegio dei docenti in sede di programmazione e
dal consiglio di istituto (art. 10, comma 3, lettera e d.lgs. n.
297/1994).
Secondo la circolare n. 291/1992 sono
esperibili quattro fondamentali
tipologie di attività:
1. viaggi di integrazione
culturale: hanno finalità essenzialmente cognitive di aspetti paesaggistici,
monumentali, culturali o folcloristici, ovvero di partecipazione a
manifestazioni o concorsi;
2. viaggi di integrazione della
preparazione di indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di esperienze
tecnico-scientifiche di interesse per il settore di istruzione coinvolto. Vi
rientrano le visite in aziende, unità di produzione, la partecipazione a mostre
o altre esibizioni artistiche, le esercitazioni didattiche in mare, i tirocini
turistici, ecc.;
3. viaggi connessi ad attività
sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di specialità
sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi
(escursioni, campeggi, settimane bianche, campi-scuola);
4. visite guidate: si effettuano
nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie, monumenti, scavi di
antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre,
ecc. Al riguardo il d.m. n. 507/1997, poi modificato dal d.m. n. 375/1999,
stabilisce che l’ingresso è gratuito per cittadini europei che non abbiano
compiuto il diciottesimo anno di età. Per cittadini europei di età compresa tra
i diciotto e i venticinque anni, nonché per i docenti con incarico a tempo
indeterminato delle scuole statali l’importo del biglietto di ingresso è ridotto
della metà. Per gruppi e comitive di studenti delle scuole italiane accompagnati
da insegnanti, previa prenotazione e nei limiti del contingente prestabilito dal
capo di istituto, l’ingresso avviene a titolo gratuito.
Tranne che le visite occasionali
della durata di un solo giorno, tutte le altre attività esigono una preventiva,
adeguata programmazione didattica e culturale, predisposta dalla scuola fin
dall’inizio dell’anno scolastico, per favorire il reale perseguimento di
obiettivi formativi.
La gestione delle visite guidate e
dei viaggi di istruzione, in Italia o all’Estero, rientra nell’autonomia
decisionale e nella diretta responsabilità degli organi delle istituzioni
scolastiche, che non devono richiedere alcuna autorizzazione preventiva (C.M.
623/1996).
L’entrata in vigore a decorrere dal
1 settembre 2000 del d.P.R. n. 275/1999 (regolamento sull’autonomia scolastica,
che all’articolo 14, comma 6, abolisce tutte le autorizzazioni e approvazioni
concernenti le funzioni attribuite alle scuole) ed ancor più il nuovo assetto
dell’amministrazione scolastica di cui al D.P.R. 347/2000, hanno configurato la
definitiva e totale autonomia delle scuole in materia di organizzazione e
responsabilità per viaggi e visite guidate di istruzione.
Art. 2 Viaggi
di istruzione
1.
E’ opportuno evitare iniziative in
coincidenza di attività istituzionali (scrutini, elezioni) o in periodi di alta
stagione turistica;
2.
E’ opportuno prevedere la
partecipazione di studenti compresi nella medesima fascia di
età;
3.
E’ possibile, in determinate
circostanze, far partecipare i genitori e il personale ATA (con oneri
finanziari, di norma, a loro esclusivo carico);
4.
E’ obbligatorio acquisire il
consenso scritto per gli studenti minorenni;
5.
Bisogna, di norma, assicurare la
partecipazione di almeno due terzi degli studenti componenti le singole classi
coinvolte e comunque è obbligatoria
la partecipazione della maggioranza
degli allievi di ciascuna classe
6.
Stabilito l’itinerario del viaggio
d’istruzione il D.S. o un suo delegato acquisisce informazioni sui costi orientativi relativi al viaggio e
sul numero dei partecipanti. In relazione a ciò i genitori degli allievi
partecipanti ai viaggi d’istruzione devono versare alla scuola tramite
bollettino di c.c. postale, una cifra pari al 50% del costo
orientativo complessivo del viaggio. Il saldo sarà versato con le stesse
modalità quando i costi saranno stabiliti in via definitiva. In caso di rinuncia
senza fondate e documentate motivazioni la quota versata non sarà
restituita;
7.
L’ Istituto, coerentemente con il
programma annuale, può finanziare in parte le spese solo se i viaggi
d’istruzione siano parte integrante dei progetti previsti dal Piano dell’offerta
formativa. Le stesse possono essere coperte con contribuzioni di Enti terzi e
soprattutto con quote versate dai partecipanti;
8.
La scuola può pagare, per casi
eccezionali, una parte delle spese per allievi appartenenti a famiglie che
documentino uno stato di particolare disagio economico;
9.
E’ necessario, di norma, prevedere
un docente accompagnatore ogni
quindici alunni e fino ad un massimo di tre docenti per classe, nonché di un
docente di sostegno ogni due alunni portatori di handicap. In ogni caso un
docente può accompagnare, al massimo, venti alunni.
10. La durata del viaggio, di norma,
non può superare i sei giorni, tranne che per scambi di classi con paesi esteri
(di preferenza con paesi della comunità europea).
Art. 3 organizzazione viaggi
d’istruzione)
1. Durante i viaggi
d’istruzione è opportuno evitare spostamenti nelle ore notturne tranne che
se effettuati in treno o in
aereo;
2. L’agenzia di viaggi
deve essere in possesso di licenza di categoria A-B, e la ditta di autotrasporto
deve produrre un’analitica e nutrita documentazione attestante tutti i requisiti
prescritti dalla legge in relazione all’automezzo usato per verificarne
l’affidabilità;
3. E’ necessaria la
presenza del doppio autista quando l’automezzo sia tenuto in movimento per un
periodo superiore alle 9 ore giornaliere e l’obbligo, nel caso di autista unico,
di riposi non inferiori a 45 minuti ogni quattro ore e mezza di
servizio;
4. E’ necessario che tutti
i partecipanti siano garantiti da polizza assicurativa contro gli
infortuni.
5. I viaggi d’Istruzione articolati su più giorni saranno organizzati facendo in modo che
l’ultimo giorno del viaggio coincida con l’ultimo giorno di lezione della
settimana, in maniera tale che gli allievi possano smaltire la fatica accumulata
nei successivi giorni festivi.
Art. 4 visite guidate
1. Le visite guidate
devono essere organizzate coerentemente con il Progetto di Offerta Formativa e
solo eccezionalmente e con adeguate motivazioni possono essere permesse dal
Dirigente scolastico sentiti gli organi collegiali competenti
.
2. Le spese per tali
attività (costi dei mezzi di trasporto, delle guide, delle entrate ai musei
ecc.) possono essere in parte erogate dall’Istituzione scolastica
compatibilmente con il bilancio dell’Istituto.
INTEGRAZIONI AL
REGOLAMENTO
Accesso ai documenti amministrativi
Al
fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo
svolgimento imparziale è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la
tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti
amministrativi, secondo le modalità e i limiti stabiliti del 1990 n. 241.
È
considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto
di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o, comunque,
utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.
Il diritto di accesso si
esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi.
L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere
subordinato al rimborso del costo
di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i
diritti di ricerca e di visura.
La richiesta di accesso ai documenti deve
essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il
documento o che lo detiene stabilmente.
Il rifiuto, il differimento e la
limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti
dall'articolo 24 della legge citata e debbono essere motivati.
Trascorsi
inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.
Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di
accesso è dato ricorso, nel termine
di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale.
Il diritto di
accesso è escluso per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi
dell'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonché nei casi di segreto
o di divieto di divulgazione altrimenti previsti dall'ordinamento.
Ai
sensi dell’articolo 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 ed in relazione all’esigenza di salvaguardare
la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai
medesimi la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui
conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici,
sono sottratte all’accesso le seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi sul
personale dipendente;
b) documenti concernenti
informazioni di carattere psico-attitudinale di determinati soggetti, con
esclusione di quelli concernenti i criteri generali fissati, in funzione
autolimitativa, dall’Amministrazione per le procedure
stesse;
c) documenti rappresentativi di
accertamenti e di dichiarazioni medico-legali;
d) documenti relativi alla salute
delle persone;
e) documenti rappresentativi di
interventi dell’autorità giudiziaria o delle Procure della Corte dei Conti
relativi a soggetti per i quali si delinea responsabilità civile, penale o
amministrativa.
INFORMAZIONE AGLI UTENTI
L'istituto è dotato di apposite bacheche per garantire
l'informazione alle varie componenti:
·
Bacheca sindacale
·
Bacheca degli studenti
·
Bacheca dei genitori
·
Bacheca dei personale
docente
·
Bacheca dei personale
non docente
Presso l'ingresso e presso gli Uffici sono presenti in
posizione visibile operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le prime
informazioni per la fruizione dei servizio. Gli operatori scolastici indossano
il cartellino di identificazione in maniera ben visibile per tutto l'orario di
lavoro.
NORME IN MATERIA DI PRIVACY
Il diritto alla protezione dei dati personali è garantito
per tutte le componenti della scuola.
Il trattamento dei dati personali si deve svolgere nel
rispetto dei diritti e della dignità dell’interessato, con particolare
riferimento alla riservatezza.
L’interessato ha diritto di ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, ai sensi dell’art. 7
del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, che regola il trattamento dei dati
personali.
I dati personali oggetto di trattamento
sono:
a) trattati in modo lecito e secondo correttezza,
b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e
legittimi,
c) esatti e, se necessario, aggiornati,
d) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle
finalità per le quali sono raccolti o successivamente
trattati,
e) conservati in una forma che consenta l’identificazione
dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli
scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente
trattati.
L’istituzione scolastica conforma il trattamento dei dati
sensibili e giudiziari secondo modalità volte a prevenire violazioni dei
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità
dell’interessato.
In ottemperanza
al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196,
sono previste le seguenti regole di comportamento per il personale
docente e non docente:
I docenti dovranno:
1.
custodire in apposito
armadio dotato di serratura nella sala professori il registro personale e
qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli
alunni,
2.
consegnare il registro
di classe al collaboratore scolastico incaricato, al termine delle attività
didattiche giornaliere, per la custodia in apposito armadio dotato di
serratura,
3.
tutte le comunicazioni
indirizzate agli uffici della sede centrale, ad altro personale della scuola e
al dirigente scolastico devono essere consegnate in busta chiusa al responsabile
di sede o al protocollo della sede centrale.
Il collaboratore scolastico in servizio nelle sedi e ai
piani dovrà:
§
accertarsi che al
termine delle lezioni non restino incustoditi i seguenti documenti, segnalandone
l’eventuale presenza al responsabile di sede e provvedendo temporaneamente alla
loro custodia, dei registri personali dei docenti, dei registri di classe, dei
certificati medici esibiti dagli alunni a giustificazione delle assenze e di
qualunque altro documento contenente dati personali o sensibili degli alunni o
dei docenti.
§
Accertarsi che al
termine delle lezioni tutti i computer dell’aula di informatica siano spenti e
che non siano stati lasciati incustoditi floppy disk, cartelle o altri
materiali; in caso contrario segnalarne la presenza al responsabile di
laboratorio o di sede provvedendo temporaneamente alla loro
custodia.
§
Verificare la corretta
funzionalità dei meccanismi di chiusura di armadi che custodiscono dati
personali, segnalando tempestivamente al responsabile di sede eventuali
anomalie.
§
Procedere alla
chiusura dell’edificio scolastico accertandosi che tutte le misure di protezione
dei locali siano state attivate.
Il collaboratore scolastico in servizio negli uffici di
segreteria dovrà:
§
Effettuare
esclusivamente copie fotostatiche di documenti per i quali si è
autorizzati.
§
Non lasciare a
disposizione di estranei fotocopie inutilizzate o incomplete di documenti che
contengono dati personali o sensibili, ma accertarsi che vengano sempre
distrutte.
§
Non lasciare
incustodito il registro contenente gli indirizzi e i recapiti telefonici del
personale e non annotarne il contenuto sui fogli di
lavoro.
§
Non abbandonare la
postazione di lavoro per la pausa o altro motivo senza avere provveduto a
custodire in luogo sicuro i documenti trattati.
§
Non consentire che
estranei possano accedere ai documenti dell’ufficio o leggere documenti
contenenti dati personali o sensibili.
§
Segnalare
tempestivamente al responsabile del trattamento la presenza di documenti
incustoditi e provvedere temporaneamente alla loro
custodia.
§
Provvedere alla
chiusura dei locali non utilizzati in caso di assenza del
personale.
§
Procedere alla
chiusura dei locali di segreteria accertandosi che siano state attivate tutte le
misure di protezione e che le chiavi delle stanze siano depositate negli
appositi contenitori.
§
Attenersi alle
direttive ricevute e non effettuare operazioni per le quali non si è stai
espressamente autorizzati dal responsabile o dal titolare.
L’incaricato del trattamento con strumenti elettronici
dovrà:
§
Non lasciare floppy
disk, cartelle o altri documenti a disposizione di
estranei.
§
Conservare i dati
sensibili in armadi chiusi, ad accesso controllato o in file protetti da
password.
§
Non consentire
l’accesso ai dati a soggetti non autorizzati.
§
Riporre i supporti in
modo ordinato negli appositi contenitori e chiudere a chiave classificatori e
armadi dove sono custoditi.
§
Scegliere una password
che sia originale, composta da almeno otto caratteri, che non sia facilmente
intuibile (per esempio riferimenti alla propria persona che siano facilmente
ricostruibili).
§
Curare la
conservazione della propria password ed evitare di comunicarla ad
altri;
§
Cambiare
periodicamente la propria password.
§
Spegnere correttamente
il computer al termine di ogni sessione di lavoro.
§
Non abbandonare la
propria postazione di lavoro per la pausa o altri motivi senza aver spento la
postazione di lavoro o aver inserito uno screen saver con
password.
§
Comunicare
tempestivamente al titolare o al responsabile qualunque anomalia riscontrata nel
funzionamento del computer.
§
Utilizzare le seguenti
regole per la posta elettronica:
a)
non aprire documenti
di cui non sia certa la provenienza,
b)
non aprire
direttamente gli allegati ma salvarli su disco e controllarne il contenuto con
un antivirus,
c)
controllare
accuratamente l’indirizzo del destinatario prima di inviare dati
personali.