il cammino di una Legge 

 

 


                                                                                 

 

La Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere (ART. 70). Ciò significa che per divenire legge un progetto deve essere approvato nell’identico testo da Camera  e Senato.

Il procedimento di formazione di una legge (il cosi detto iter) si articola perciò in due fasi successive:

 

  1. la presentazione del progetto(iniziativa legislativa)
  2. l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima
  3. la trasmissione del testo all’alta Camera e sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche: se viene modificato, il progetto passa da una Camera all’altra, finché non venga approvato da entrambe nell’identica formulazione (è la così detta navette)
  4. la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica (che può rinviare la legge alle Camere per un riesame) e la pubblicazione Gazzetta Ufficiale.

 

La presentazione del progetto di legge può avvenire da parte di ciascun parlamentare, 50000 elettori, C.N.E.L. e consigli regionali, se effettuati del governo prende il nome di disegno di legge. Il procedimento ordinario si articola in due fasi:

 

1.      esame da parte della commissione competente per materia che deve svolgere una valutazione preliminare e preparare un testo per la discussione in assemblea (commissione in sede referente).

2.      discussione e deliberazione da parte dell’assemblea. Durante i lavori la commissione prende atto delle posizioni delle varie forze politiche sul contenuto del provvedimento; i componenti presentano altresì proposte di modifica (emendamenti) su cui la commissione delibera. Al termine del lavoro la commissione invia all’assemblea il testo predisposto accompagnato dalle relazioni di minoranza. In assemblea si esaminano da prima le linee generali del provvedimento, successivamente i singoli articoli e vengono votati  gli emendamenti proposti; al termine viene votato il progetto nel suo complesso. Un progetto approvato dal senato viene esaminato secondo la sesta procedura della camera dei deputati. Nel caso in cui la camera che esamina il progetto per seconda apporti delle modifiche, il progetto di legge deve ritornare, per l’esame di sole modifiche apportate alla camera che le aveva esaminate per prima. Nel nostro sistema bicameralismo perfetto le navette tra camera e senato continuano fintanto che le camere non approvano lo stesso testo. Successivamente la legge viene promulgata dal capo dello stato entro il termine massimo di un mese dall’ approvazione e viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore dopo 15 giorni salvo diverse indicazioni.

 

 




Schema dell'iter di un porgetto di legge