Legge 488/92 

 

 

 


La legge 488 è nata nel 1992 con lo scopo di dare una mano all’industria meridionale, ha avuto  una partenza alquanto stentata ma ha incontrato dopo qualche  anno un crescente favore fra gli imprenditori, conquistati  dai tempi rapidi di erogazione dei finanziamenti  e dalle procedure automatiche. Il suo successo è stato tale da farla estendere a tutto il territorio nazionale, ma per evitare che le imprese delle aree meno svantaggiate del Nord  facessero  il “pieno” dei fondi è stata introdotta una norma che prevede la destinazione dell’85% delle risorse al  Sud.

I territori ammessi sono quelli compresi nell’obbiettivo 2 e phasing out.

Il boom delle domande avvenuto alla fine degli anni Novanta ha infine convinto il Ministero  dell’Industria della necessità di estendere l’applicazione della legge non solo, geograficamente,  a nuovi territori, ma anche a settori come i servizi. Grazie  a queste integrazioni la legge 488 è così diventata non solo l’architrave della  politica pubblica di  sostegno al sistema produttivo, ma anche uno dei mezzi  privilegiati  per l’utilizzo  dei fondi  comunitari nel Mezzogiorno. Il  programma “sviluppo locale” per il ciclo di  programmazione 2000-2006  prevede infatti che le Regioni meridionali si servano  proprio dei meccanismi  della legge 488 per promuovere la crescita produttiva con i fondi europei.

La “488”  è stata pensata per favorire  le aziende del settore produttivo  (c.d. attività manifatturiere), di servizio, edili, turistiche e commerciali che vogliono attuare dei programmi di investimento.

La legge, è indirizzata a finanziare piani di spesa di importo medio (500 mila euro), disposti su più anni; infatti per ottenere il contributo occorre predisporre  un piano di impresa (“Business Plan”) che descriva dettagliatamente l’investimento, l’impresa ed il mercato in cui opera, ed effettuare degli atti (quali ad esempio aumenti di capitali ed altre delibere assembleari), che richiedono l’intervento di un notaio oltre a fornire un deposito  cauzionale (anche sotto forma di fideiussione) a garanzia dell’effettuazione dell’investimento.

Essa permette agli imprenditori di richiedere un finanziamento a “fondo perduto” (una somma di denaro che il Ministero dell’Industria mette a disposizione  dell’imprenditore a titolo definitivo, quindi, senza obbligo di restituzione), per parte dei loro investimenti.

Ad esempio: Supponiamo semplificando, che un’azienda programmi un investimento di 900 mila euro, in una regione dove la Legge 488 prevede un contributo massimo pari al 50%  della spesa, quindi 450 mila euro.

Il contributo sarà erogato all’azienda, direttamente nel proprio conto corrente, in due rate da 225 mila euro, se l’investimento si realizza in uno o due anni, oppure in tre rate da 150 mila euro, se il programma di spesa sarà completato entro un massimo di quattro anni.

Le graduatorie con le aziende finanziate sono emesse  entro sei mesi dalla presentazione della domanda; se questa è stata finanziata l’impresa può ricevere sino al 50%  del contributo  entro altri due mesi.

In pratica entro  6 mesi l’imprenditore sa se la sua domanda sarà  finanziata, ed entro  8 mesi può ricevere i primi soldi, quasi nessuna legge  di agevolazione eroga in tempi così stretti.

Più precisamente: l’invio del modulo di  domanda  e della prevista documentazione, da parte delle banche  concessionarie  al Ministero dell’Industria del commercio  e dell’artigianato, avviene entro tre mesi  successivi alla scadenza  del termine  di presentazione  delle domande. Le imprese, la cui domanda è stata istruita con successo, riceveranno dalla banca concessionaria  comunicazione con i dati proposti per il calcolo degli indicatori.

Il ministero dell’Industria, entro un mese dal termine finale di cui sopra, procederà alla formazione  delle graduatorie. Entrambi i termini possono essere  prorogati  con decreto per un massimo di trenta giorni, per cui si arriva ad altri due mesi.

Di norma devono trascorrere ancora due mesi perché  i fondi siano effettivamente disponibili per le imprese.

L’ottenimento del finanziamento comporta l’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria.

La Legge 488 è uno strumento di finanza agevolata indirizzato  esclusivamente alla copertura di investimenti in beni durevoli, materiali ed immateriali. Essa non consente quindi di ottenere contributi per le spese di esercizio e di gestione.

In particolare non sono ammissibili le seguenti tipologie di spese;

 

  1. Spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usate;
  2. Spese del Personale;
  3. Spese per acquisizione di Scorte;
  4. Spese Notarili;
  5. Spese per Tasse ed Imposte;
  6. Spese di Pura Sostituzione;
  7. Spese per Manutenzioni (tranne nel caso di una RIATTIVAZIONE);
  8. Acquisti di immobili che hanno già beneficiato di agevolazione della domanda (a meno che le stesse non abbiano avuto  origine fiscale,  o siano state oggetto  di recuperi per revoca da parte dell’amministrazioni concedenti);
  9. Acquisti di mezzi mobili targati (automobili, furgoni etc.), per il trasporto di merci e/o persone, compresi i mezzi frigoriferi

 

Naturalmente non vengono finanziate tutte quelle spese  che la normativa non ritiene pertinenti e congrue con il programma di investimenti per cui si richiedono le agevolazioni  ai sensi della legge 488/92. A titolo di esempio  si citano l’acquisto di un terreno di superficie eccedente i reali fabbisogni produttivi dell’impresa ed i fabbricati o parte degli stessi adibiti ad usi diversi da quelli connessi con l’attività produttiva (ad esempio ad uso abitazione, o riaffittati a terzi).

 

Il contributo concesso dalla legge 488 dipende, oltre che dall’investimento, anche dalla regione in cui si realizza il programma, della suddivisione delle spese tra le diverse tipologie (ad esempio una spesa di un milione di euro in soli macchinari da un contributo maggiore di una spesa parte in immobili e parte in macchinari), dall’anno di effettuazione (una spesa effettuata questo anno da un contributo maggiore di una effettuate tra cinque anni).

Inoltre, per avere maggiori possibilità di successo occorre rinunciare ad una parte del contributo, chiedendo una percentuale inferiore (ad esempio il90%).

Questo perché le percentuali massime di contributo sono calcolate secondo due diverse tipologie di calcolo, Equivalente Sovvenzione Netta ed Equivalente Sovvenzione Lorda.

La prima(ESN) è quella parte di contributo calcolata al netto delle tasse; vale a dire che, nell’ipotesi di una produzione di utili da parte dell’impresa, una volta pagate le imposte relative ciò che rimarrà del contributo erogato sarà pari ad un ammontare pari alla percentuale ESN in oggetto(es. dato 1 milione di euro l’investimento ammissibile e 50% la percentuale ESN se l’impresa produrrà utili il contributo che le rimarrà sarà pari al 50% della spesa, se l’azienda non dovesse produrre utili il contributo a fondo perduto calcolato sulla base di tale percentuale sarà nettamente maggiore, nell’ordine anche del 70 – 80%).

La percentuale ESL è quella parte di contributo erogata al lordo delle tasse; ciò equivale a dire che dopo l’imposizione fiscale il contributo ESL ne risulterà ridotto di conseguenza (come nell’esempio precedente dato il 15% ESL tale percentuale rimarrà all’impresa solo nel caso in cui non venga prodotto utile; in caso contrario l’effettivo importo sarà decurtato dal valore delle imposte sul reddito).

Le imposte sono pari al 41,25%, ma il contributo viene portato a reddito in più anni, contemporaneamente all’ammortamento fiscale del bene agevolato(ad esempio, la parte di contributo relativa all’immobile è portata a reddito in 21 anni, a partire dall’anno di acquisto, la parte di contributo relativa all’immobile è tassata in sei anni,sempre a partire dall’acquisto), ecco perché l’aiuto varia notevolmente a seconda del bene e dell’anno d’acquisto.

 

Le spese finanziate dalla legge si possono sostanzialmente identificare in tutti gli investimenti in beni durevoli, materiali ed immateriali che l’azienda dovrà effettuare a partire dal giorno successivo a quello della presentazione della domanda  senza retroattività.

Sia l’acquisto diretto che tramite leasing sono ammissibili alla 488.

La descrizione delle singole spese per le quali l’impresa può accedere ai benefici previsti dalla normativa in questione, si può sintetizzare in questo modo:

§         Spese di Progettazione e Direzione Lavori,

§         Studi di Fattibilità economico finanziaria ,Valutazione di impatto ambientale.

§         Oneri per le Concessioni Edilizie e Collaudi di Legge

§          Consulenze per l’ottenimento delle Certificazioni  di qualità (UNI e ISO 9000) e Ambientali (ISO 14001 e EMAS).